IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»,  e,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  1,
lettera d); 
  Vista  la  direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativa  alla  valutazione  e  alla
gestione dei rischi di alluvioni e,  in  particolare,  l'art.  7,  il
quale prevede  che:  «Gli  Stati  membri  provvedono  ad  ultimare  e
pubblicare i Piani di gestione del rischio di alluvioni entro  il  22
dicembre 2015»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in  materia  ambientale»,   e   successive   modificazioni,   e,   in
particolare, la parte III, recante «Norme in materia  di  difesa  del
suolo  e  lotta  alla  desertificazione,  di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»; 
  Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli  da  11  a  18  del  citato
decreto legislativo n. 152 del  2006,  concernenti  la  procedura  di
valutazione ambientale strategica; 
  Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto  legislativo  n.
152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della  legge  n.
221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio  di
alluvioni  previsto  dall'art.  7  della  direttiva   2007/60/CE   e'
considerato  «stralcio  del  piano  di  bacino  distrettuale  di  cui
all'art. 65»; 
  Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  rubricato
«Valore, finalita' e contenuti del  Piano  di  bacino  distrettuale»,
nonche' gli articoli 57 e 66, concernenti le modalita' di adozione  e
approvazione del Piano di bacino distrettuale; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208,  recante  «Misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   legge   27
febbraio 2009, n. 13, che all'art. 1, comma 1 (che ha  modificato  il
comma 2-bis dell'art. 170 del decreto legislativo 152  del  2006)  ha
previsto «nelle more della  costituzione  dei  distretti  idrografici
(...)  e  della  eventuale  revisione   della   relativa   disciplina
legislativa» la proroga delle Autorita' di bacino di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183; 
  Visto il decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in  particolare,  l'art.  7
relativo al «Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni»,  che  al
comma 3 prevede che: «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le
Autorita' di bacino distrettuali  di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 predispongono, secondo le modalita'
e gli  obiettivi  definiti  ai  commi  2  e  4,  Piani  di  gestione,
coordinati a livello di distretto  idrografico;  b)  le  regioni,  in
coordinamento tra loro, nonche' con il Dipartimento  nazionale  della
protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente  e
secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei Piani  di  gestione
per il distretto idrografico di riferimento relativa  al  sistema  di
allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico
ai  fini  della  protezione  civile.  Detti  Piani  sono  predisposti
nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino di  cui  agli
articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219,   di
«Attuazione  della  direttiva  2008/105/CE  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore della politica delle  acque,  recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle   direttive   82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della  direttiva  2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva  2000/60/CE,  specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio  dello  stato  delle
acque», e, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera  b),  ai  sensi
del quale, ai fini dell'adempimento degli  obblighi  derivanti  dalle
direttive 2000/60/CE e  2007/60/CE,  nelle  more  della  costituzione
delle Autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «le autorita' di bacino di rilievo
nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,  e  le  regioni,
ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono
all'adempimento degli obblighi previsti dal  decreto  legislativo  23
febbraio 2010, n. 49. Ai fini della predisposizione  degli  strumenti
di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo  n.  49  del
2010, le  autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale  svolgono  la
funzione di coordinamento nell'ambito del  distretto  idrografico  di
appartenenza», nonche' l'art. 4, comma 3, secondo cui «l'approvazione
di  atti  di  rilevanza  distrettuale  e'  effettuata  dai   Comitati
istituzionali  e  tecnici  delle  Autorita'  di  bacino  di   rilievo
nazionale, integrati da componenti designati  dalle  regioni  il  cui
territorio ricade  nel  distretto  idrografico  a  cui  gli  atti  si
riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi Comitati»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»,  che,  all'art.
51, ha dettato nuove «Norme  in  materia  di  Autorita'  di  bacino»,
sostituendo integralmente gli articoli 63 e  64  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006  e  prevedendo  che  «in  fase  di  prima
attuazione, dalla data di entrata in  vigore  della  (...)  legge  le
funzioni di Autorita' di bacino distrettuale  sono  esercitate  dalle
Autorita' di bacino di  rilievo  nazionale  di  cui  all'art.  4  del
decreto legislativo 10 dicembre 2010, n.  219,  che  a  tal  fine  si
avvalgono delle strutture, del personale, dei beni  e  delle  risorse
strumentali delle Autorita'  di  bacino  regionali  e  interregionali
comprese nel proprio distretto»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
febbraio   2015,   recante   «Indirizzi   operativi    inerenti    la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema
di allertamento  nazionale,  statale  e  regionale,  per  il  rischio
idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto  legislativo
23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»; 
  Vista la deliberazione n. 3 del 23 dicembre 2013, con la  quale  il
Comitato istituzionale dell'Autorita' di  bacino  del  fiume  Tevere,
costituito ai sensi dell'art. 12, comma  3,  della  legge  18  maggio
1989, n. 183 e integrato da componenti designati dalle regioni il cui
territorio ricade nel distretto idrografico  non  gia'  rappresentati
nel medesimo comitato, ha preso atto delle mappe della  pericolosita'
e del rischio di alluvioni del distretto  idrografico  dell'Appennino
centrale,  approvandole  ai  soli  fini  dei  successivi  adempimenti
comunitari; 
  Vista la deliberazione n. 5 del 22 dicembre 2014, con la  quale  il
Comitato istituzionale integrato ha preso atto dell'iter  procedurale
compiuto relativamente al Piano di gestione del rischio di  alluvioni
del distretto idrografico dell'Appennino centrale e del documento  di
progetto annesso alla medesima deliberazione; 
  Vista la deliberazione n. 6 del 17 dicembre 2015, con la  quale  e'
stato adottato, ai sensi  dell'art.  66  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il Piano di gestione
del rischio di alluvioni  del  distretto  idrografico  dell'Appennino
centrale e, nelle more della conclusione della procedura di  VAS,  e'
stato   individuato   un   cronoprogramma   di   azioni   finalizzato
all'approvazione definitiva del Piano, ai sensi dell'art. 4, comma 3,
del decreto legislativo 10 dicembre 2010,  n.  219  e  al  successivo
reporting alla Commissione europea; 
  Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 9 del 3  marzo
2016 di approvazione, ai sensi dell'art.  4,  comma  3,  del  decreto
legislativo 10 dicembre 2010, n.  219,  del  Piano  di  gestione  del
rischio  di  alluvioni  del  distretto   idrografico   dell'Appennino
centrale; 
  Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla  direttiva
2007/60/CE e dall'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, e' stata promossa la  partecipazione
attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione  del  Piano  di
gestione  del  rischio  di  alluvioni   del   distretto   idrografico
dell'Appennino centrale e si e' provveduto  a  pubblicare  e  rendere
disponibili per le osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: 
    il calendario e il programma di lavoro per la  presentazione  del
Piano,  con  l'indicazione  delle  misure  consultive  connesse  alla
elaborazione del Piano medesimo; 
    la valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle
acque del distretto; 
    la proposta di Piano, concedendo sulla stessa un  periodo  minimo
di sei mesi per la presentazione di eventuali osservazioni scritte; 
  Considerata l'attivita' di coordinamento svolta  dall'Autorita'  di
bacino del fiume Tevere nei  confronti  delle  regioni  comprese  nel
territorio  distrettuale,  che  ha  portato  alla  individuazione  di
criteri  generali  di  indirizzo  valevoli  per  l'intero  territorio
distrettuale; 
  Considerato che il Piano di gestione del rischio di  alluvioni,  ai
sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni, e' stato sottoposto a VAS in sede
statale  secondo  la  procedura  prevista  dalla  parte  seconda  del
medesimo decreto; 
  Considerato altresi' che, ai sensi  degli  articoli  13  e  14  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, in data 27  luglio  2015  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
167 apposito avviso relativo all'attivazione della  consultazione  ai
fini della VAS sulla proposta di  Piano  di  gestione,  sul  rapporto
ambientale e sulla sintesi non tecnica del medesimo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, n. 49 del 2  marzo  2016,  con  il
quale e' stato espresso parere motivato  positivo  di  compatibilita'
ambientale sul  Piano  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
distretto idrografico dell'Appennino centrale, sul relativo  Rapporto
ambientale  e  sul  Piano  di  monitoraggio,   con   una   serie   di
raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni; il  decreto
tiene conto del parere della Commissione tecnica VIA-VAS n. 1934  del
4 dicembre 2015 e del parere del Ministero per i beni e le  attivita'
culturali e del turismo n. 1656 del  22  gennaio  2016,  che  vengono
riportati in allegato allo stesso; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  15,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,  sulla
base  delle  risultanze  del  parere   motivato   di   compatibilita'
ambientale sono state individuate dall'Autorita' di  bacino  e  dalle
Regioni, in qualita' di Autorita' procedenti, le opportune  revisioni
da apportare al Piano, come risulta dalla  dichiarazione  di  sintesi
allegata alla documentazione di Piano; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, espresso nella seduta del 7 luglio 2016; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 27 ottobre 2016; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il Piano di gestione del rischio di  alluvioni  del
distretto idrografico dell'Appennino centrale, predisposto  ai  sensi
dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE  e  dell'art.  7  del  decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.